Fonte: www.superabile.it

Il Comitato Tecnico interministeriale (previsto dall’art. 119 del Codice della Strada), ha con una propria direttiva determinato la differenza tra guida di un veicolo avente una cambio meccanico ed una frizione automatica e quella avente il solo cambio automatico.

Cioè, se il patentando (che NON ha l’obbligo prescritto dalla CML di guidare solo veicoli aventi il cambio automatico) sostiene l’esame di guida o la prova di guida (in caso di ri-classificazione della sua patente speciale) con un veicolo dotato di cambio automatico, dovrà nel successivamente guidare veicoli aventi detta specifica.

Invece, se il patentando sostiene l’esame di guida o la prova di guida (in caso di ri-classificazione della sua patente speciale) con un veicolo dotato di cambio meccanico e frizione automatica (ausilio prescritto dalla CML), potrà successivamente guidare sia veicoli aventi cambio automatici, che veicoli aventi il cambio meccanico e la frizione automatica (o servo frizione). Infatti, la Direttiva emanata dal Comitato Tecnico citato, recita:

Le prescrizioni riportate sulle varie direttive atte ad individuare gli adattamenti necessari per la guida dei veicoli da parte di conducenti con minorazioni agli arti, riportano, nei casi specifici, i termini di frizione automatica e cambio automatico, talvolta come facoltà alternative (frizione automatica o cambio automatico), talvolta invece come prescrizione assoluta (cambio automatico).

A tal riguardo è da osservare che la recente tecnica di produzione auto-motociclistica ha introdotto dispositivi di vario tipo (cambio sequenziale ecc….) che potrebbero suscitare incertezze circa la loro esatta classificazione e quindi, di riflesso, generare contestazioni da parte degli organi di Polizia od, ancor più, situazioni di conflittualità con le Compagnie assicuratrici nel caso di incidenti stradali. Si ritiene pertanto opportuno definire in maniera inequivoca il significato che, per i fini che qui interessano, è necessario dare ai termini in premessa. Si deve intendere quindi per

Frizione automatica: qualsiasi dispositivo di serie o di tipo approvato che svolga automaticamente o mediante servomeccanismi la funzione propria della frizione, ferma restando la variazione dei rapporti di velocità del veicolo attraverso il comando del cambio comunque congegnato (tradizionale a leva, sequenziale o di altro tipo).

Cambio automatico: qualsiasi dispositivo di serie o di tipo approvato che effettui automaticamente o mediante servomeccanismi la variazione dei rapporti di velocità del veicolo attraverso il solo uso dell’acceleratore o del freno.

Dalle definizioni di cui sopra consegue quindi che la prescrizione di “frizione automatica” è soddisfatta ancor più e ancor meglio con l’adozione del “cambio automatico”.

Viceversa la prescrizione di cambio automatico non è mutuabile con altro tipo di dispositivo.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO TECNICO

dott. ing. Franco GIANNETTI

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